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CONDIZIONI DI VENDITA

CONDIZIONI DI VENDITA


1 - OGGETTO
1.1 - Le presenti condizioni contrattuali disciplinano tutti i rapporti di vendita tra Hansa TMP e il Cliente. Esse sono completate con le condizioni speciali eventualmente concordate per iscritto tra le Parti o inserite nella conferma
scritta del Fornitore di accettazione dell’ordine.
1.2 - A meno che non siano state specificamente approvate per iscritto dal Fornitore dovranno ritenersi prive di effetto le condizioni generali o speciali difformi riportate o richiamate dal Cliente nelle sue comunicazioni al
Fornitore.
2 - FORMAZIONE DEL CONTRATTO
2.1 – Il contratto tra le Parti si perfeziona dopo che il Fornitore ha inviato la conferma d’ordine.
2.2 – La conferma d'ordine del Fornitore si considera valida limitatamente al periodo di tempo indicato sulla medesima ed esclusivamente per l’integrale fornitura di quanto nella stessa quotato. Le richieste di posticipazione
della fornitura che seguano di oltre 30 giorni la conferma d’ordine del Fornitore richiederanno una nuova proposta del Fornitore che si riserva di aggiornare disponibilità e prezzi.
2.3 – Gli ordini possono essere singoli o a programma. Ciascun ordine singolo deve essere effettuato per iscritto e deve contenere:
− la descrizione dei Prodotti ordinati, con l’indicazione della quantità;
– il luogo di destinazione
− i termini di consegna e il prezzo indicati dal Fornitore in un'offerta valida;
Ciascun ordine a programma deve essere effettuato per iscritto e deve contenere:
− la dicitura “Ordine a programma”;
− la quantità di Prodotti ordinati per singole tipologie;
- il luogo di destinazione
- Il prezzo, se disponibile e confermato in base ai commi precedenti;
- i termini entro i quali dovranno essere effettuate le consegne ripartite e l’entità di ciascuna di esse, salvo conferma del Fornitore della data di consegna delle prime scadenze;
Per tutti gli ordini, se non diversamente indicato, le forniture si intendono Franco Fabbrica del Fornitore (Incoterms 2020).
3 - DATI TECNICI, DISEGNI, DOCUMENTI INERENTI LA FORNITURA
3.1 - I dati e le illustrazioni risultanti dai cataloghi, prospetti, circolari o altri documenti illustrativi del Fornitore hanno carattere indicativo. Questi dati non hanno valore impegnativo se non espressamente menzionati come tali
nella conferma d’ordine del Fornitore.
3.2 - Il Fornitore si riserva la facoltà di apportare in qualunque momento ai propri prodotti le modifiche che ritenesse convenienti, dandone notizia al Cliente se interessano l’installazione, l’utilizzo o la manutenzione.
3.3 - Qualora il Cliente proponesse delle modifiche ai prodotti, affinché le medesime divengano di obbligatoria esecuzione, dovrà esistere pieno accordo scritto tra le parti sulle variazioni che tali modifiche dovessero comportare sui prezzi e sui periodi di consegna precedentemente stabiliti. I prezzi potranno inoltre subire variazioni qualora le quantità ordinate vengano ridotte o venga richiesta una consegna più sollecita rispetto a quanto già concordato.
3.4 - Il Cliente s’impegna espressamente a non far uso, per ragioni diverse da quelle previste nel contratto di fornitura, dei disegni, delle informazioni tecniche e dei ritrovati relativi alla fornitura, che restano di proprietà del
Fornitore e che il Cliente non può consegnare a terzi né riprodurre senza autorizzazione scritta.

3.5 - Il Cliente è tenuto ad informare il Fornitore, in fase precontrattuale, dell’esistenza di eventuali normative particolari da rispettare nel Paese di destinazione finale della merce da fornire e a cooperare fornendo le
informazioni necessarie per permettere al Fornitore di valutarne fattibilità e costi e di adeguarsi di conseguenza.
4 - ESCLUSIONI
4.1 - Salvo diverso accordo scritto, non sono compresi nella fornitura il progetto del sistema, l’installazione delle apparecchiature fornite, specifici collaudi, manuali e corsi di addestramento, assistenza all’avviamento e tutte le
prestazioni e gli oneri non menzionati nella conferma scritta del Fornitore di accettazione dell’ordine.
4.2 - Analogamente i costi di imballaggio, le imposte, i bolli, le eventuali spese doganali o i dazi, ed ogni altro onere aggiuntivo non sono compresi nei prezzi se non risulta altrimenti dalla conferma scritta del Fornitore di accettazione dell’ordine.
5 - CONSEGNE
5.1 - Salvo patto contrario le forniture si intendono per merce resa Franco Fabbrica del Fornitore (ex-works Incoterms 2020).
5.2 - Con la rimessione dei materiali al Cliente o al vettore il Fornitore si libera dell’obbligo di consegna e tutti i rischi sui materiali stessi passano al Cliente anche nel caso in cui il Fornitore sia incaricato della spedizione o del montaggio in opera.
5.3 - I termini di consegna hanno carattere indicativo e non sono mai da intendersi come essenziali.
5.4 - Se non diversamente pattuito dalle parti, essi iniziano a decorrere dal momento della conferma d’ordine da parte del Fornitore, a meno che il Cliente non debba corrispondere tutto o parte del prezzo a titolo di acconto,
perché in tal caso la decorrenza dei termini è sospesa finché non vi abbia provveduto.
5.5 - I termini di consegna si intendono prolungati di diritto: 1) qualora il Cliente non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura o concordi delle varianti in corso di esecuzione o, ancora, ritardi nel rispondere alla richiesta di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi; 2) qualora cause indipendenti dalla buona volontà e diligenza del Fornitore, ivi compresi ritardi di subfornitori, impediscano o rendano eccessivamente onerosa la consegna nei termini stabiliti; 3) qualora il Cliente non provveda a controfirmare la conferma d'ordine del Fornitore salva l'applicazione dell’art.2.2 delle presenti condizioni.
5.6 - Nel caso in cui il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini è sospesa ed il Fornitore può ritardare le consegne fintantoché il Cliente non abbia corrisposto le somme dovute.
5.7 - I termini di consegna si intendono stabiliti a favore del Fornitore; pertanto il Cliente non potrà rifiutare di prendere in consegna i prodotti prima della data stabilita, si tratti di consegne parziali o totali.
5.8 - Salvo quanto previsto nel successivo art. 11, nel caso di mancata presa in consegna dei prodotti da parte del Cliente per fatto a lui imputabile o, comunque, per causa indipendente dalla volontà del Fornitore, il Cliente
sopporterà i rischi e le spese per la loro custodia.
5.9 Qualora i Prodotti non siano stati interamente pagati dal Cliente e il Cliente non provveda al loro ritiro entro 30 giorni dalla data di comunicazione della messa a disposizione, il Fornitore avrà l’opzione di vendere a terzi i Prodotti e trattenere i costi di giacenza e di eventuale modifica degli stessi per renderli commerciabili e:
a) risolvere il contratto per grave inadempimento del Cliente oppure
b) riservarsi di fornire al Cliente i Prodotti a una scadenza successiva, compatibilmente con la disponibilità degli stessi.
6 - COLLAUDI E MONTAGGI
6.1 - Collaudi speciali, eventualmente previsti nella conferma scritta di accettazione d’ordine, verranno eseguiti a spese del Cliente nello stabilimento indicato dal Fornitore.
6.2 - Montaggio e collaudo in opera, se richiesti, verranno eseguiti dal Fornitore a spese del Cliente. 

7 – PREZZO E PAGAMENTI
7.1 - il prezzo è determinato in base a quanto disposto all’art. 2.
7.2 - A meno che non sia diversamente precisato, tutti i prezzi praticati si intendono in Euro, al netto dell’IVA e non sono comprensivi dei costi di imballaggio e di qualsivoglia altro onere o prestazione non espressamente indicato
7.3 - Nel caso di ritardo nei pagamenti, fatta salva la facoltà per il Fornitore di risolvere il contratto per inadempimento e di chiedere il risarcimento del maggior danno subito, il Fornitore addebiterà al Cliente, il quale
rinuncia a ogni eccezione e contestazione al riguardo, e senza alcuna necessità di messa in mora, gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente aumentato di sei punti percentuali o del tasso minore che sia previsto
da norme inderogabili, da calcolarsi sull’ammontare delle somme scadute non versate per tutto il tempo in cui perdurerà lo stato di morosità.
7.4 - Eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra le parti non dispensano il Cliente dall’obbligo di osservare le condizioni e i termini di pagamento.
8 - GARANZIA
8.1 - Il Fornitore garantisce la conformità dei prodotti forniti, intendendosi cioè che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e/o lavorazioni e che sono conformi a quanto concordato per scritto, per cui il Fornitore non si assume alcuna garanzia di conformità che non sia stata espressamente indicata.
8.2 - La durata della garanzia è di dodici mesi che decorrono dalla consegna dei prodotti e, per i prodotti o componenti sostituiti dalla data del rispettivo invio.
8.3 - Entro tale periodo il Fornitore al quale il Cliente, non più tardi di due giorni dalla consegna per i difetti palesi ed otto giorni dalla scoperta per quelli occulti, abbia denunciato per iscritto l’esistenza dei difetti, si impegna, a sua scelta - entro un termine ragionevole avuto riguardo all’entità della contestazione - a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti o le parti di essi che fossero risultati difettosi e a integrare eventuali quantità mancanti se
l’ammanco non risulta dovuto a furto, smarrimento o danneggiamento nel trasporto, per la cui responsabilità debba rispondere il vettore. Il reso di merce non conforme dovrà essere sempre autorizzato dal Fornitore per iscritto e dovrà rispettare l’imballo originale.
Il Cliente agirà con diligenza nel verificare lo stato della merce in arrivo al fine della tempestiva presentazione dei reclami al vettore, in ciò adeguandosi alle condizioni del contratto di trasporto per il caso che siano rilevati danni o ammanchi alla consegna. In caso di merce danneggiata, se il difetto è evidente e può essere dovuto al trasporto, il Cliente proporrà tempestivo reclamo al Vettore notificandolo simultaneamente al Fornitore per conoscenza.
8.4 - Le sostituzioni o le riparazioni vengono di regola effettuate Franco Fabbrica del Fornitore (Incoterms 2020): le spese ed i rischi per il trasporto dei prodotti difettosi sono a carico del Cliente. Tuttavia qualora il Fornitore,
d’accordo con il Cliente, ritenesse più opportuno svolgere i lavori necessari alla sostituzione o riparazione presso il Cliente, quest’ultimo sosterrà le spese di viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione dal
Fornitore e fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l’intervento nel modo più rapido e sicuro.
8.5 - La garanzia decade ogniqualvolta i prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente oppure abbiano ricevuto una manutenzione insufficiente o siano stati modificati, manomessi o riparati senza l’autorizzazione del Fornitore. Il Fornitore non risponde inoltre dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all’usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura.
8.6 – Per le riparazioni e le sostituzioni fuori garanzia il Fornitore provvederà a sostituzioni e riparazioni, a richiesta del Cliente, previa accettazione da parte di quest'ultimo del preventivo inviato dal Fornitore.
9 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
9.1 - Il Fornitore è esclusivamente responsabile della conformità dei prodotti forniti in rapporto alle caratteristiche e prestazioni da esso espressamente indicate. Egli non si assume, invece, alcuna responsabilità per l’eventuale
difettoso funzionamento di macchine o sistemi realizzati dal Cliente o da terzi con componenti del Fornitore anche se le singole apparecchiature sono state montate o collegate secondo schemi o disegni suggeriti dal Fornitore, a meno che tali schemi o disegni non siano stati oggetto di distinta remunerazione, nel qual caso la responsabilità del Fornitore sarà comunque circoscritta a quanto compreso nei suddetti disegni o schemi.
9.2 - In ogni caso, al di fuori delle ipotesi tassative ed inderogabili previste dall’ordinamento vigente in tema di responsabilità del fornitore, e salvo quanto previsto dall’art. 1229 cod. civile, il Cliente non potrà chiedere il
risarcimento di danni diretti, mancati profitti o perdite di produzione, né potrà pretendere a titolo di risarcimento per qualunque altra ragione un importo superiore al valore della merce reclamata. Entrambe le Parti concordano
che i danni indiretti non saranno risarcibili per nessuna ragione.
9.3 Le Parti concordano che ai fini di questo accordo il danno da fermo impianto sia equiparato comunque a danno indiretto.
10 - RISERVA DI PROPRIETÀ
10.1 - Il Fornitore conserva la proprietà dei prodotti forniti fino al totale pagamento del prezzo pattuito. Il Cliente conserverà i prodotti non pagati in modo che siano riconoscibili e individuabili come proprietà del fornitore,
mediante apposite targhe da apporre sui prodotti ove possibile o sugli imballaggi della merce se ancora stoccata a magazzino. In caso il prodotto fornito sia incorporato in beni che il Cliente vende a terzi, il Cliente si impegna a
corrispondere immediatamente al Fornitore il prezzo del bene incorporato e venduto.
11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA
11.1 - Il contratto di fornitura sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per effetto della semplice dichiarazione scritta del Fornitore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, qualora il Cliente:
1) ometta o ritardi i pagamenti dovuti oltre il quindicesimo giorno dal termine di scadenza;
2) ritardi di più di 30 (trenta) giorni dal termine convenuto per la consegna o manchi di prendere in consegna i prodotti nei termini previsti dal precedente art. 5;
3) non osservi gli obblighi di riservatezza previsti dall’art. 3.4., caso in cui la risoluzione avrà effetto immediato.
11.2 - Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui il Cliente venga posto in liquidazione o sia stato assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale o rinegozi il debito con i creditori. Il Fornitore avrà altresì
facoltà di modificare i termini di pagamento qualora ritenga che ciò sia opportuno per limitare la propria esposizione al rischio finanziario in ossequio alla normativa sulla prevenzione del rischio d'impresa. In tal caso il
Fornitore informerà il Cliente entro 7 giorni dalla ricezione dell'ordine o, in caso di forniture periodiche, entro 15 giorni dalla data prevista per la successiva consegna.
In caso di pagamenti ritardati di oltre 15 giorni rispetto alla data concordata il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto.
12 - RECESSO CONVENZIONALE
12.1 - Nel caso in cui il Cliente diminuisca le garanzie che aveva dato o non fornisca le garanzie che aveva promesso, il Fornitore avrà facoltà di recedere dal contratto.
13 – FORZA MAGGIORE
I termini di consegna possono essere prolungati in presenza di eventi di forza maggiore (quali, a mero titolo esemplificativo, terremoti, incendi, alluvioni, epidemie, scioperi aziendali) che impediscano realmente l’esecuzione
dell’Ordine.
Il Fornitore dovrà informare immediatamente il Cliente della causa di forza maggiore. Qualora lo stato di forza maggiore abbia una durata superiore ai tre mesi, il Cliente avrà facoltà di terminare il contratto dandone
comunicazione scritta al Fornitore.
14 - LEGGE APPLICABILE

14.1 – Le presenti condizioni di vendita sono regolate dalla legge italiana.
15 – ARBITRATO
15.1 - Per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione, interpretazione, validità, risoluzione, cessazione di contratti di fornitura intervenuti tra le Parti, la controversia sarà risolta definitivamente in base al Regolamento di
arbitrato della Camera Arbitrale di Milano (CAM) da un arbitro unico nominato in base a tale Regolamento.